OGGETTO: Lettera aperta sul DDL n. 45, "Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi".
1) Il DDL in oggetto si apre con il richiamo alla cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale (PAS); tale presunta sindrome è stata dichiarata priva di validità scientifica dal Ministro della Salute nell'ottobre del 2012, come può essere facilmente verificato accedendo al resoconto stenografico della Seduta dell'Assemblea parlamentare del 18/10/2012:
Il suo richiamo in un DDL del 2018 in materia di separazioni e affidamento dei minori pare perlomeno inopportuno; così come del tutto fuori luogo è la citazione dell'inventore della PAS, il Dr Richad Alan Gardner. Per opportuna conoscenza delle SS.LL., il Dr Gardner, medico volontario non retribuito alla Columbia University di New York, venne espulso a vita dall'Università proprio nel 1985, quando pubblicò il suo articolo sulla PAS in una rivista di opinioni, con la motivazione che era «
ignorante nella disciplina di psichiatria e incapace di ragionare secondo il metodo scientifico».
Tali notizie sul Dr Gardner possono essere facilmente verificate contattando la Columbia University; a noi sono state fornite dal Dr Salvatore Pitruzzello, Ph.D., Department of Political Science, Columbia University, NY. È lapalissiano inoltre che non rappresentando la PAS, o alienazione parentale, alcuna patologia degna di questo nome, non possono esistere suoi sintomi, per quello che s'intende per sintomo in medicina; è pertanto del tutto errato quanto riportato nel DDL succitato, circa la presunta «
alta percentuale di minori disadattati che evidenziano sintomi della menzionata PAS».
2) Del Dr Gardner si conosce oggi abbastanza e in particolare si conoscono le sue opinioni favorevoli alla pedofilia, da lui espresse più volte nei suoi scritti; tali opinioni sono riportate in numerosi blog e siti internet statunitensi. Al fine di una corretta informazione le abbiamo tradotte in italiano e pubblicate in internet, citando la fonte originale in inglese.
Richiamare la PAS significa nella sostanza richiamare anche le opinioni di Gardner favorevoli alla pedofilia; una tra le tante: «
l'abuso sessuale intrafamiliare (incesto) è solo un'antica tradizione».
In alcune separazioni il rifiuto dei figli di frequentare uno dei genitori è proprio conseguenza degli abusi sessuali compiuti su di lui da quel genitore; si comprende come, in questo modo, sostenendo cioè che il rifiuto sia conseguenza del condizionamento da parte dell'altro genitore (ciò che la congettura della PAS afferma) si è portati a non credere al bambino, costringendolo a frequentare il genitore pedofilo.
Non è quindi la PAS che lede il diritto alla bigenitorialità del bambino ma è il genitore pedofilo che ha leso il diritto alla bigenitorialità di suo figlio e che con il suo comportamento si è autoescluso dalla vita di suo figlio.
3) Analoga è la situazione nei casi di violenza in famiglia, fisica, psicologica, economica, nei confronti del coniuge e dei figli, per questi ultimi diretta o assistita.
Il diritto dei minori alla bigenitorialità è stato leso dal genitore violento e non dalla cosiddetta PAS chiamata in causa quando la famiglia si separa proprio a causa della violenza di uno dei due genitori.
Finché la famiglia resta unita, nonostante la violenza o gli abusi sessuali, nessuno ha la PAS, quando la famiglia si separa si ammalano di PAS coloro, genitore e figli, che intendono sottrarsi alla violenza o agli abusi sessuali dell'altro genitore.
In particolare,
nelle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia (e l'abuso sessuale è esso stesso una violenza sul bambino) deve trovare applicazione la Legge n. 77/2013 (Convenzione di Istanbul); un DDL non può contenere disposizioni in contrasto con una legge dello Stato.
4) Circa la possibilità di accesso del genitore non collocatario (non del genitore non affidatario, come erroneamente riportato nel DDL - se a un genitore viene negato l'affidamento dei figli è perché lo stesso è ritenuto di pregiudizio per il minore) è ovvio che nella maggioranza delle separazioni (consensuali o giudiziali a bassa conflittualità) tale problema non si pone perché i genitori sono ben consapevoli dell'importanza di mantenere i rapporti con i figli.
Il problema si pone, e viene disciplinato dal giudice, in quelle separazioni erroneamente definite altamente conflittuali ma che in realtà fanno seguito a violenza in famiglia o ad abusi sessuali incestuosi; se davvero si vuole, come scritto nel DDL, fare un intervento alla luce della più avanzata normativa europea, si deve applicare la Convenzione di Istanbul, come già hanno fatto altri Stati Europei, Francia e Inghilterra in particolare.
La Francia ha aggiornato nel 2016 il proprio Codice civile recependo la normativa introdotta dalla Convenzione di Istanbul prevedendo, per es., il divieto della mediazione familiare nei casi di violenza (Art. 373-2-10: «
1. En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. 2. A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder. 3. Il peut leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure»).
L'Inghilterra ha di recente adeguato la propria normativa a quella della Convenzione di Istanbul.
L'Italia ha bisogno di una normativa che renda effettive le norme, introdotte dalla Convenzione di Istanbul, di protezione dalla violenza su donne e bambini al momento della separazione coniugale; la normativa attuale invece di tutelare le vittime le condanna a subire ancora maggiore violenza, anche istituzionale.
Occorrono norme che mettano al sicuro donne e bambini dalla violenza e dagli abusi sessuali, soprattutto dopo la separazione; la normativa attuale non va in questa direzione e il DDL 45 non prevede norme di questa natura; di certo non è negli intenti degli On.li firmatari, ma, di fatto, mira a costruire una robusta gabbia (percorso = mediazione familiare) per imprigionare le donne che si separano e i bambini che rifiutano il genitore violento o pedofilo, fino a quando i figli non raggiungono la maggiore età. Una volta maggiorenni possono finalmente liberarsi dalla violenza, anche istituzionale, che hanno subito fino a quel momento; resteranno i danni psicologici conseguenti a questa violenza.
Un intervento legislativo che voglia concretamente tutelare donne e bambini da violenza ed abusi, in particolare dopo la separazione coniugale, deve introdurre norme di tutela ispirate alla Convenzione di Istanbul.
Distinti Ossequi
Per il COMSEP
- Associazione “Federico nel Cuore Onlus - Milano
- Associazione “Maison Antigone”- Roma
- Associazione “Movimento per l'infanzia” - Firenze
- Associazione Nuovi Orizzonti-Torino
- Associazione Valore Donna-Latina
- D.ssa Frida Alberti
- Avv.a Elisabetta Arrabico
- Sig.a Serena Caldarone
- D.ssa Vittoria Camboni
- Prof.ssa Simona Cappiello
- Avv.a Linda Cavalieri
- Avv. Girolamo Andrea Coffari
- Dr Alessandro Costantini
- Avv.a Simona D'Aquilio
- Prof.ssa Maria Rosaria De Simone
- D.ssa Michela Diani
- Sig. Davide Insinna
- Dr Andrea Mazzeo
- D.ssa Paola Mazzei
- Avv.a Michela Nacca
- Sig.a Dolores Nicastro
- Sig.a Michela Bianca Nocera
- D.ssa Giuliana Olzai
- Sig.a Antonella Penati
- Ing.a Tiziana Pezzuolo
- D.ssa Maria Serenella Pignotti
- Dr Salvatore Pitruzzello
- D.ssa Elvira Reale
- D.ssa Virginia Rebec
- D.ssa Maura Ricci
- Sig.Giovanni Ristuccia
- Sig.a Anna Lia Rossi
- Prof.ssa Maria Rossi
- D.ssa Bruna Rucci
- Prof. Antonio Sassu
- Prof.ssa Ersilia Sassu
- Avv.a Giusy Sassu
- D.ssa Valeria Sassu
- Sig. Paolo Scatragli
- Sig. Roberto Schifone
- Prof.ssa Anna Serra
- D.ssa Carolina Serra
- Prof. Enrico Serra
- Sig. Angelo Totaro