COM.SEP.

COMITATO PER LE SEPARAZIONI
IN DIFESA DI DONNE E BAMBINI
DA VIOLENZA E ABUSI SESSUALI

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AL SIG. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROF. AVV. GIUSEPPE CONTE


OGGETTO: Interventi previsti dal contratto di governo in merito al diritto di famiglia.


     Il contratto sottoscritto dai due partiti di governo, per la parte relativa alle modifiche da apportare al diritto di famiglia, così come diffuso in rete, contiene la seguente proposta.

"Nell’ambito di una rivisitazione dell’istituto dell'affidamento condiviso dei figli, l’interesse materiale e morale del figlio minorenne non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali, nel rapporto con la prole. Pertanto sarà necessario assicurare la permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, rivalutando anche il mantenimento in forma diretta senza alcun automatismo circa la corresponsione di un assegno di sostentamento e valutando l’introduzione di norme volte al contrasto del grave fenomeno dell’alienazione parentale."
     Sul piano del Diritto, è necessario sottolineare che il contratto non considera in alcun modo la Legge del 27 giugno 2013 n. 77, che ha ratificato la Convenzione di Istanbul, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. È appena il caso di accennare che altri Stati europei (es. Francia e Inghilterra) hanno già recepito la normativa introdotta dalla Convenzione di Istanbul, apportando modifiche agli articoli del codice civile che riguardano le separazioni e l'affidamento dei figli minori.

     A nostro modesto parere, per l'esperienza maturata in anni di impegno contro la violenza sulle donne e gli abusi sessuali sui minori, e per la nostra formazione culturale e scientifica, ogni futura normativa in tema di Diritto di famiglia non può non tenere conto delle prescrizioni della Convenzione di Istanbul in tema di separazioni e affido dei minori in presenza di violenza in famiglia, anche solo psicologica o economica, in particolare degli artt. 26, 31 e 48. Questo punto, ci preme sottolinearlo, è uno dei nodi più importanti da sciogliere, e uno dei diritti più difficili da far valere nei procedimenti legali, perché la normativa sopra citata spesso non viene né presa in considerazione, né valutata, operando come se non esistesse, anche di fronte a chiare evidenze di violenza.

     Sul piano sostanziale, facendo ovviamente riferimento alle separazioni che fanno seguito a violenza in famiglia, anche solo psicologica o economica, o abusi sessuali sui minori:

     A) L'interesse materiale e morale del figlio minorenne può essere perseguito solo allontanandolo dal genitore violento o pedofilo; il concetto è talmente ovvio da non necessitare di ulteriori esplicazioni. L'equilibrio fra entrambe le figure genitoriali è stato compromesso proprio dal genitore violento o abusante; pensare di ripristinare per legge un equilibrio che non esiste più è un proposito ingenuo e velleitario. È appena il caso di sottolineare che anche il disinteresse per i figli, la mancata contribuzione economica alla loro crescita si configura come una forma di violenza, per la precisione violenza economica.

     B) La permanenza del figlio con tempi paritari tra i genitori, nei casi di violenza, fisica, diretta o assistita, psicologica, economica, non risponde al supremo interesse del minore, né all'interesse pubblico; l'interesse del minore è quello di stare lontano dalla violenza, dagli abusi sessuali, da chi si è disinteressato della sua crescita ed educazione. È il solo modo per interrompere il circolo della violenza e dell'abuso che si perpetua di generazione in generazione; e questo è un interesse pubblico, dell'intera società.

     C) Il mantenimento in forma diretta, analogamente, non è percorribile nei casi di violenza in famiglia, fisica, diretta o assistita, psicologica, economica.

     D) Infine, venendo alla questione della cosiddetta alienazione parentale, va premesso che con questo concetto si intende attribuire il rifiuto del minore verso la frequentazione con un genitore alla presunta manipolazione psicologica, o condizionamento psicologico, del minore da parte dell'altro genitore; così come formulato nel contratto, il concetto è errato sul piano logico perché il 'fenomeno' che si osserva in alcune separazioni non è la cosiddetta alienazione parentale ma è il rifiuto del minore; 'alienazione parentale' è il nome che si dà, da parte di alcuni, all'ipotesi che vuole il rifiuto conseguente al presunto condizionamento psicologico del minore. Ma, nei casi di violenza in famiglia, come sopra delineata, o abusi sessuali sul minore, ha pari diritto di cittadinanza, se non maggiormente, l'altra ipotesi, e cioè che il rifiuto sia proprio la conseguenza del comportamento violento o abusante del genitore rifiutato.

     Per il comune buon senso, ma anche per giurisprudenza (Cassazione IV Sezione penale, n. 43786 del 17/09/2010), un evento (es. il rifiuto) può trovare la sua motivazione in una molteplicità di cause (letteralmente: «nella maggior parte dei casi un evento può trovare la sua causa, alternativamente, in diversi fattori … il problema dell'indagine causale è, nella maggior parte dei casi, quello della pluralità delle cause»).
     Non ha senso quindi privilegiare, come spiegazione del rifiuto del minore, l'ipotesi, oltretutto non dimostrabile, della cosiddetta alienazione parentale rispetto a quella della violenza, supportata da referti medici e psicologici, testimonianze, rinvii a giudizio, provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, divieti di avvicinamento al partner o ex-partner, ecc.
     La presenza di un rifiuto verso la relazione con un genitore non è affatto la prova dell'ipotetico condizionamento psicologico, come illogicamente sostengono alcuni, ma eventualmente ne è la conseguenza; ma, come la logica insegna, può essere la conseguenza anche di altro. Così come, per fare un esempio, un incidente stradale non è la prova della guida in stato di ebbrezza del conducente ma, eventualmente, ne è la sua conseguenza; ma può essere la conseguenza di altri fattori (distrazione, scarsa visibilità, ecc.). La causa di un fatto antigiuridico va dimostrata con le prove consuete del processo, non proclamata a priori, apoditticamente e senza fornire delle prove.
     Che il condizionamento del minore, a meno di avere dichiarazioni e testimonianze inoppugnabili, non possa essere provato risulta evidente richiamando la sentenza della Corte Costituzionale sul plagio (Corte Costituzionale, sentenza del 9/04/1981 n. 86): «ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione … Presupponendo la natura psichica dell’azione plagiante è chiaro che questa, per raggiungere l'effetto di porre la vittima in stato di totale soggezione, dovrebbe essere esercitata da persona che possiede una vigoria psichica capace di compiere un siffatto risultato. Non esistono però elementi o modalità per potere accertare queste particolari ed eccezionali qualità … Né è dimostrabile, in base alle attuali conoscenze ed esperienze, che possano esistere esseri capaci di ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona».
     Il Prof. Giovanni Flora, all'epoca Ordinario di Diritto Penale presso l'Università di Ferrara, nel suo commento alla sentenza citata scrisse che «la Corte Costituzionale ha avuto buon gioco nel cancellare la norma incriminatrice dall'ordinamento per difetto di determinatezza in riferimento all'art. 25/2° Cost.; adducendo essenzialmente l'inverificabilità del fatto contemplato dalla fattispecie, l'impossibilità comunque del suo accertamento con criteri logico razionali, l'intollerabile rischio di arbitri dell'organo giudicante».

     I propositi di cui al contratto di governo non vanno nella direzione del benessere dei bambini delle famiglie separate e delle donne vittime di violenza; se, difatti, gli intenti rappresentati nel contratto di governo risultano proponibili, cum grano salis, nella maggioranza delle separazioni, in particolare quelle consensuali e quelle che, sia pur conflittuali, rimangono nei margini della correttezza relazionale e del rispetto tra le parti, sono invece pericolosi in quella minoranza di separazioni che trovano la loro causa nella violenza intra-familiare o negli abusi sessuali sui minori. Non risultano adeguati neppure nei casi in cui un genitore abbia mostrato evidente e prolungato disinteresse nei confronti dei figli, evitandone la frequentazione, non preoccupandosi del loro benessere psicofisico, non contribuendo a tutte le necessità, non partecipando al mantenimento economico, per poi ricordarsi improvvisamente di loro, pretendendo, di punto in bianco, di esercitare i propri diritti genitoriali.
     Tali genitori, ritardatari nel riconoscere le proprie responsabilità e nel prendersene carico, pretendono di esercitare i propri diritti senza tenere in alcun conto le dinamiche psichiche e relazionali dei minori coinvolti, non rispettando i tempi e i modi più idonei. La prepotenza di tali comportamenti potrebbe provocare seri danni e ripercussioni nella crescita e nell’evoluzione psicofisica dei minori, rendendoli emotivamente fragili.


Distinti Ossequi
Per il COMSEP
  1. Associazione Nuovi Orizzonti-Torino
  2. Associazione Valore Donna-Latina
  3. D.ssa Frida Alberti
  4. Avv.a Elisabetta Arrabico
  5. Sig.a Serena Caldarone
  6. D.ssa Vittoria Camboni
  7. Prof.ssa Simona Cappiello
  8. Avv.a Linda Cavalieri
  9. Avv. Girolamo Andrea Coffari
  10. Dr Alessandro Costantini
  11. Prof.ssa Maria Rosaria De Simone
  12. D.ssa Michela Diani
  13. Sig. Davide Insinna
  14. Dr Andrea Mazzeo
  15. D.ssa Paola Mazzei
  16. Avv.a Michela Nacca
  17. Sig.a Dolores Nicastro
  18. D.ssa Giuliana Olzai
  19. D.ssa Maria Serenella Pignotti
  20. Dr Salvatore Pitruzzello
  21. D.ssa Elvira Reale
  22. D.ssa Virginia Rebec
  23. D.ssa Maura Ricci
  24. Sig.Giovanni Ristuccia
  25. Sig.a Anna Lia Rossi
  26. Prof.ssa Maria Rossi
  27. D.ssa Bruna Rucci
  28. Prof. Antonio Sassu
  29. Prof.ssa Ersilia Sassu
  30. Avv.a Giusy Sassu
  31. D.ssa Valeria Sassu
  32. Sig. Paolo Scatragli
  33. Sig. Roberto Schifone
  34. Prof.ssa Anna Serra
  35. D.ssa Carolina Serra
  36. Prof. Enrico Serra
  37. Sig. Angelo Totaro